Il nostro modello di calcolo dell'IMU riporta ora, oltre alla tabella relativa agli immobili residenziali, anche quelle corrispondenti ai fabbricati e le altre categorie catastali.

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU ricalca quello previsto per l’ICI all’articolo 2 del DLgs. n. 504/1992, che consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (salvo che questi siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).

A tal fine, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo B (uffici pubblici, scuole, ospedali) e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
  • 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
  • 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).